Prosegue la “telenovela” legata ai processi che hanno coinvolto Andrea Agnelli e la Juventus per la manovra stipendi. Stando a quanto riportato da TuttoSport, l’ex presidente della Juventus ha presentato un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del Coni con l’obiettivo di chiedere l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello FIGC che ha portato all’inibizione per 10 mesi .
La Corte federale d’appello, dopo il primo grado di giudizio presso il Tfn, aveva ridotto la sanzione dell’ex presidente bianconero (unico tra i dirigenti bianconeri a non aver patteggiato) da 16 a 10 mesi di inibizione e l’ammenda era diventata di 40mila euro a fronte degli iniziali 60mila, dunque, l’obiettivo di Agnelli sarà quello di cancellare l’inibizione.
Questo quanto scritto nella nota del Coni:
”Il Collegio di Garanzia dello Sport – si legge nella nota del CONI – ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Andrea Agnelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC […].
Il ricorrente, dott. Andrea Agnelli, chiede al Collegio di Garanzia:
LEGGI QUI – Ordine: “Il Milan sfigato è tornato, alla faccia di…”
- in via principale, di annullare senza rinvio l’impugnata decisione per improcedibilità del deferimento per tardività dell’iscrizione e, in ogni caso, per aver compiuto la Procura Federale il primo atto di impulso di indagine senza alcuna previa iscrizione di un procedimento disciplinare, in violazione di legge in relazione agli articoli 118 e 119 C.G.S.;
- in subordine, di annullare l’impugnata decisione per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 6 C.E.D.U., 2 C.G.S. CONI e 44 C.G.S. FIGC, con conseguente violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo e, in ogni caso, omessa motivazione rispetto alla asserita violazione del principio contabile di competenza economica;
- di annullare l’impugnata decisione per l’omessa motivazione rispetto ad un elemento decisivo, rappresentato nell’interesse del deferito in sede di giudizio, che, se considerato, avrebbe comportato una diversa decisione in relazione alla c.d. “prima manovra”;
- di annullare l’impugnata decisione per omessa e in ogni caso contradditoria motivazione rispetto alla responsabilità del dott. Andrea Agnelli in relazione alla c.d. “seconda manovra”;
- in estremo subordine, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà – secondo il principio di diritto sancito da Codesto Collegio – riformare in suo favore l’impugnata decisione”.

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